DPCM 8 MARZO 2020
Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
Il DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
In particolare:
- devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;
- vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali;
- per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;
- le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa;
- per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi.
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