Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro |
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Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Segnaliamo che nel recente decreto “liquidità”, DL numero 23 dell’8 aprile 2020, all’articolo 30, è prevista l’estensione all’acquisto di dpi e dispositivi similari, del credito d’imposta già previsto dal decreto “cura Italia” per la sanificazione.
Ecco di seguito l’estratto della norma del nuovo decreto. ART. 30 Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.
Secondo la nostra interpretazione rientrano quindi nel credito di cui alla norma precedente, oltre ai tradizionali dpi (mascherine), anche eventuali barriere per garantire il distanziamento fra lavoratori ed utenza/clientela. Siamo però ancora in attesa del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la concreta applicazione della norma e fruizione del credito.
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