Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti
Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto è stato pubblicato il Decreto Legge n. 116/2025 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.”
Nello specifico, sono state inasprite le pene (fino alla reclusione, senza possibilità di oblazione) per i reati (delitti e non più contravvenzioni) relativi a:
- correttezza del deposito temporaneo rifiuti
- vigilanza sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti
- smaltimento/abbandono/spedizione illegale di rifiuti
Si segnalano alcune modifiche di maggior impatto (riconducibili tutte all’art. 1):
- modifica dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006 nella parte in cui viene inserito un nuovo comma 19ter ove è previsto che, l’impresa iscritta all’Albo Autotrasporto conto terzi che trasporta rifiuti in assenza di iscrizione all’Albo gestori ambientali e commette uno dei reati di cui alla Parte IV del TUA durante la fase di trasporto è soggetta, oltre che alle sanzioni per la specifica violazione, anche alla sospensione dall’Albo conto terzi per un periodo da 15 gg a 2 mesi. In caso di reiterazione la sospensione può durare fino a 2 anni;
- modifica dell’art. 255 ove viene prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente nell’ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti mediante l’utilizzo di veicoli a motore (l’accertamento potrà avvenire anche senza contestazione immediata ma con telecamere);
- inserimento dei due nuovi articoli 255bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255ter (Abbandono di rifiuti pericolosi);
- modifica all’art. 256 comma 1 tramutato da contravvenzione a delitto con pena fino a 5 anni di reclusione e aggiunta della sanzione accessoria della sospensione della patente se tali violazioni sono commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore. Viene abrogato il comma 2 e sostituito il comma 3 (discarica non autorizzata) con inasprimento delle pene;
- modifica all’art. 258 in materia di Mud, Registri e FIR nella parte in cui vengono inasprite le sanzioni (comunque amministrative) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;
- inserimento dell’art. 259bis (Aggravante dell’attività d’impresa) ove è previsto un aumento della pena fino a un terzo qualora l’illecito avvenga nell’ambito di una attività di impresa o di una attività organizzata e art. 259ter (Delitti colposi in materia di rifiuti) che prevede talune diminuzioni in caso di reati colposi.
Si ricorda che trattasi di un decreto-legge che necessita, entro 60 giorni dalla pubblicazione, di essere convertito (con possibili modifiche dalla legge di conversione stessa). Ad oggi, comunque, risulta pienamente in vigore.
Nello specifico, sono state inasprite le pene (fino alla reclusione, senza possibilità di oblazione) per i reati (delitti e non più contravvenzioni) relativi a:
- correttezza del deposito temporaneo rifiuti
- vigilanza sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti
- smaltimento/abbandono/spedizione illegale di rifiuti
Si segnalano alcune modifiche di maggior impatto (riconducibili tutte all’art. 1):
- modifica dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006 nella parte in cui viene inserito un nuovo comma 19ter ove è previsto che, l’impresa iscritta all’Albo Autotrasporto conto terzi che trasporta rifiuti in assenza di iscrizione all’Albo gestori ambientali e commette uno dei reati di cui alla Parte IV del TUA durante la fase di trasporto è soggetta, oltre che alle sanzioni per la specifica violazione, anche alla sospensione dall’Albo conto terzi per un periodo da 15 gg a 2 mesi. In caso di reiterazione la sospensione può durare fino a 2 anni;
- modifica dell’art. 255 ove viene prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente nell’ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti mediante l’utilizzo di veicoli a motore (l’accertamento potrà avvenire anche senza contestazione immediata ma con telecamere);
- inserimento dei due nuovi articoli 255bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255ter (Abbandono di rifiuti pericolosi);
- modifica all’art. 256 comma 1 tramutato da contravvenzione a delitto con pena fino a 5 anni di reclusione e aggiunta della sanzione accessoria della sospensione della patente se tali violazioni sono commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore. Viene abrogato il comma 2 e sostituito il comma 3 (discarica non autorizzata) con inasprimento delle pene;
- modifica all’art. 258 in materia di Mud, Registri e FIR nella parte in cui vengono inasprite le sanzioni (comunque amministrative) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;
- inserimento dell’art. 259bis (Aggravante dell’attività d’impresa) ove è previsto un aumento della pena fino a un terzo qualora l’illecito avvenga nell’ambito di una attività di impresa o di una attività organizzata e art. 259ter (Delitti colposi in materia di rifiuti) che prevede talune diminuzioni in caso di reati colposi.
Si ricorda che trattasi di un decreto-legge che necessita, entro 60 giorni dalla pubblicazione, di essere convertito (con possibili modifiche dalla legge di conversione stessa). Ad oggi, comunque, risulta pienamente in vigore.
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Nome | Stefano Tassellari |