Legno lamellare cippato inserito come combustibile per biomasse

PUBBLICATO IL DECRETO MASE SU INSERIMENTO DEL LEGNO LAMELLARE IN FORMA DI CIPPATO NELL’ELENCO DELLE BIOMASSE AD USO COMBUSTIBILE
 
Raggiunto un importante risultato per le imprese del settore legno arredo: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023 il Decreto n. 90 dell’8 maggio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 
 
Grazie allo spirito propositivo dell’Associazione di Trento che ha iniziato il percorso anni fa e all’impegno portato avanti dalla Categoria che ha fortemente voluto questo provvedimento, con il supporto dell’ufficio Ambiente ed Economia Circolare, è stato possibile ottenere il risultato sperato: il regolamento consentirà infatti alle imprese di risparmiare dal punto di vista energetico utilizzando questo residuo come una risorsa e non come un rifiuto da smaltire in discarica.
 
Il Regolamento – che entrerà in vigore il prossimo 1° agosto – inserisce i residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942 (cosiddetto legno lamellare in forma di cippato) nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile, andandosi ad aggiungere all’elenco delle biomasse combustibili contenuto all’interno dell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs 152/2006). I residui potranno essere utilizzati come combustibile esclusivamente nello stabilimento in cui sono stati prodotti e dovranno rispettare determinate condizioni:
 
  • il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
  • le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
  • i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche prescritte dal Regolamento 
Per approfondimenti, si rimanda al testo del Regolamento in allegato.
 
 
Per informazioni ulteriori informazioni l'Ufficio Ambiente e l'Ufficio Categorie restano a disposizione. 

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