Investimenti sostenibili 4.0

28/04/2022
BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese.


FINALITÀ
Sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. L'obiettivo è favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.


SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, avviati successivamente alla presentazione della domanda, che riguardino:
  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
  • acquisizione di certificazioni ambientali

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, inoltre, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento. L’investimento deve precedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.


Soglie di importo delle spese ammissibili:
  • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, spese ammissibili non inferiori complessivamente a un milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
  • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework.
In particolare:
  • per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto- Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione.

TEMPISTICA
A partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile procedere alla compilazione della domanda. Dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le domande compilate potranno essere inviate.


SPESE AMMISSIBILI
INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le spese, ai fini dell’ammissibilità, devono:
  • essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  • essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • essere conformi alla normativa europea in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020, secondo quanto stabilito dal D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22;
  • essere sostenute ed effettivamente pagate dall’impresa beneficiaria;
  • essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 % (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento;
  • essere conformi al principio DNSH. A tal fine per le spese oggetto di rendicontazione l’impresa beneficiaria dovrà dichiarare la rispondenza ai requisiti di sostenibilità ambientale applicabili e, in particolare, la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione Europea e nazionale, e che esse non si riferiscono alle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, riportate nell’allegato 1.

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, altresì, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 % (tre per cento) dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi


non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento. In particolare, in applicazione della predetta previsione, la diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le impresse energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Alle spese per la diagnosi energetica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra richiamate.


Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • connesse a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • relative all’acquisto o alla locazione di terreni e fabbricati;
  • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto in relazione alle spese per la diagnosi energetica;
  • relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • imputabili a imposte e tasse;
  • inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
  • correlate all’acquisto di mezzi targati;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
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