Credito d'imposta energia: le linee guida entro il 16 marzo

15/02/2023
CREDITI D’IMPOSTA “ENERGIA” – UN PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA PER DISCIPLINARE I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DA INVIARE ENTRO IL 16 MARZO 2023
 
Nessuna comunicazione entro il 16 marzo 2023 se il credito “energia” maturato nel 2022 è stato interamente utilizzato alla data di scadenza della trasmissione.
 
Dovrebbe essere prossima la pubblicazione del provvedimento attuativo con cui saranno approvati il contenuto e le modalità di comunicazione dell’importo dei crediti “energia” maturati nell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 1, c. 6, D.L. 176 del 18 novembre 2022, convertito in legge n. 6/2023.
I punti salienti dell’adempimento dovrebbero essere i seguenti:
 
  • Va comunicato l’importo del credito maturato nel 2022 in relazione ad ogni tipologia di credito (sulla base dei codici tributo individuati per ogni credito) e per ogni singolo periodo (III° trimestre 2022; mesi di ottobre-novembre 2022; dicembre 2022);
  • La comunicazione va effettuata solo se successivamente alla data del 16 marzo 2023 sussiste ancora un residuo credito da utilizzare in compensazione;
  • Se il credito è stato ceduto non va effettuata la comunicazione;
  • Decade dal diritto alla fruizione dei crediti maturati nei predetti periodi del 2022, pertanto, solamente il soggetto che non li ha totalmente utilizzati entro le ore 24.00 del 16 marzo 2023 e che entro la medesima data non ha trasmesso alcuna comunicazione.
 
In pratica, i crediti “energia” maturati per il III° trimestre 2022 e per i mesi di ottobre-novembre 2022 e dicembre 2022, possono essere liberamente utilizzati in compensazione sino al 16 marzo 2023; oltre tale data (quindi dal 17 marzo 2023) la possibilità di continuare ad effettuare compensazioni con i citati crediti è ammessa solo se il contribuente ha comunicato entro il 16 marzo 2023 l’ammontare dei crediti maturati nei singoli periodi del 2022.
 
Inoltre, la comunicazione dovrebbe essere gestibile tramite un’applicazione web direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, anche da parte di intermediari abilitati (commercialista/consulente).
 
Infine, si evidenzia che nonostante le richieste di proroga del termine del 16 marzo 2023 avanzate dalla Confederazione, la scadenza dovrebbe rimanere confermata in quanto legata ai termini per poter rendicontare nel bilancio dello Stato del 2022 i crediti d’imposta in discorso.
 
Si ricordano i codici tributo dei periodi ancora fruibili:
 
  • ENERGIA_III° TRIMESTRE 2022 -> 6970
  • ENERGIA_OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 -> 6985
  • ENERGIA_DICEMBRE 2022 -> 6995
 
  • GAS_III° TRIMESTRE 2022 -> 6971
  • GAS_OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 -> 6986
  • GAS_DICEMBRE 2022 -> 6996
 
L’Ufficio Energia di Confartigianato Mantova rimane a completa disposizione.

 

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