Nuovi criteri INPS sull’inquadramento delle imprese di installazione di impianti


Nuovi criteri INPS sull’inquadramento delle imprese di installazione di impianti

Con il messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni sull’inquadramento previdenziale delle imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti nel settore delle costruzioni, attribuendo sistematicamente il codice autorizzativo 5 G (settore edilizia) a tutti i datori di lavoro artigiani del settore, in luogo dell’originario codice autorizzativo 5 C (settore manifatturiero).

A fronte dell’intervento dell’INPS, Confartigianato Imprese, unitamente alle altre Associazioni Artigiane, ha sin da subito e in più occasioni sollecitato all’Istituto i necessari chiarimenti e comunque l’annullamento del nuovo indirizzo assunto dall’Ente, rispetto al quale sono tuttora in corso approfondimenti e confronti con la Direzione Generale INPS.

In parallelo, Confartigianato Imprese ha già avviato interlocuzioni con i Ministeri competenti al fine di confermare la consolidata interpretazione della legge Quadro dell’Artigianato, per la quale tutte le imprese di installazione impianti rientrano nell’ambito dell’art. 4, lett. a) della Legge 443/1985, in quanto il loro Ateco prevalente, indicato nel registro imprese/visura camerale, non è quello delle imprese di costruzioni.

Nello specifico, le novità introdotte dall’INPS prevedono il nuovo inquadramento distinguendo tra:
(1) imprese artigiane di installazione di impianti, la cui attività è svolta in via prevalente, sotto il profilo economico, nell’ambito di interventi di installazione e manutenzione impianti su edifici già esistenti e che operano pertanto al di fuori delle nuove costruzioni o comunque in contesti non riconducibili a cantieri di nuova costruzione edile in senso stretto.
In questo caso si conferma l’attuale inquadramento nel settore manifatturiero (art. 4, lett. a) legge 443/1985) con i limiti dimensionali già in uso.

(2) Imprese artigiane di installazione di impianti, la cui attività è svolta, sotto il profilo economico, in via prevalente nell’ambito delle nuove costruzioni, ovvero demolizioni integrali e ricostruzione di edifici.

In questo caso l’INPS attribuisce la qualifica di impresa artigiana di costruzioni edili, con la conseguenza che i limiti dimensionali per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana sono quelli più restrittivi previsti dall’art. 4, lett. e) della Legge 443/1985.
Secondo le nuove indicazioni dell’INPS, le imprese del settore installazione impianti per poter rientrare nella casistica 1), dovranno presentare un’apposita “dichiarazione di responsabilità” in ordine all’attività esercitata, utilizzando il fac-simile della dichiarazione allegata al Messaggio INPS n. 3145/2026. Tale dichiarazione sarà gestita dall’ufficio paghe dell’Associazione o dal consulente abilitato, al fine della formalizzazione all’Istituto tramite il cassetto previdenziale del contribuente.

In merito ai tempi di presentazione della dichiarazione, il messaggio dell’INPS specifica che la stessa potrà essere presentata a partire dal 23 ottobre 2026; in ogni caso non
sono previsti dei termini di decadenza per presentare la suddetta dichiarazione.
Per quanto riguarda la definizione di attività economica prevalente, l’INPS ha chiarito che l'azienda mantiene l’attuale inquadramento di cui al punto 1) quando il suo fatturato dell’anno precedente deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzati in immobili civili o industriali già esistenti.

Esemplificando:
(1) la dichiarazione è presentabile a partire dal 23 ottobre 2026 se ricorrono i requisiti sopra indicati e l'attività impiantistica, sotto il profilo economico, svolta su edifici già esistenti, rappresenta almeno il 51% del fatturato;
(2) la dichiarazione non è presentabile (sulla base di tali criteri) se l'attività prevalente, sotto il profilo economico, riguarda l'installazione di impianti nell'ambito di nuove costruzioni.

A margine di tutto quanto sopra illustrato, si ribadisce che Confartigianato Imprese continuerà a porre in essere tutte le necessarie azioni finalizzate alla tutela degli imprenditori associati.

Riferimenti Contatto

Nome Carlo Gandini
Telefono 0376.408778 (interno 213)
Cellulare 340.4699520
Email carlo.gandini@confartigianato.mn.it
Non ti sei Ancora Associato ? Forniamo Importanti vantaggi per la tua Impresa ! Associati