Prevenzione incendi impianti fotovoltaici: le nuove linee guida dal 1° settembre
Il 1° settembre 2025 è stata pubblicata la nuova “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici – DCPREV 14030 del 01/09/2025”, sottoscritta dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Questa disposizione aggiorna e sostituisce la precedente Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici (edizione 2012 – DCPREV 1324 del 07/02/2012, integrata dai successivi chiarimenti DCPREV 6334 del 04/05/2012).
Sebbene gli impianti fotovoltaici non rientrino tra le attività soggette ai controlli antincendio del D.P.R. 151/2011, la loro crescente diffusione ha reso necessario un aggiornamento delle misure tecniche: da settembre 2025 le nuove Linee guida sostituiscono quindi quelle emanate nel 2012.
Ambito di applicazione
Le Linee guida riguardano gli impianti fotovoltaici con tensione ≤1500 V in corrente continua, installati:
Questa disposizione aggiorna e sostituisce la precedente Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici (edizione 2012 – DCPREV 1324 del 07/02/2012, integrata dai successivi chiarimenti DCPREV 6334 del 04/05/2012).
Sebbene gli impianti fotovoltaici non rientrino tra le attività soggette ai controlli antincendio del D.P.R. 151/2011, la loro crescente diffusione ha reso necessario un aggiornamento delle misure tecniche: da settembre 2025 le nuove Linee guida sostituiscono quindi quelle emanate nel 2012.
Ambito di applicazione
Le Linee guida riguardano gli impianti fotovoltaici con tensione ≤1500 V in corrente continua, installati:
- in attività soggette a controlli antincendio o al loro servizio;
- su edifici civili, industriali, commerciali e rurali, comprese strutture accessorie (tettoie, pensiline, pergole);
- su pensiline autonome poste in prossimità di edifici soggetti, qualora possano interferire con la sicurezza antincendio.
Definizione di impianti “interferenti”
Sono considerati tali gli impianti non fisicamente collegati a un edificio ma situati nelle vicinanze, se possono contribuire alla propagazione dell’incendio (per radiazione o convezione termica). Rientrano in questa categoria anche quelli con componenti collocati all’interno del volume virtuale dell’edificio (ad esempio convertitori).
Esclusioni
Le Linee guida non si applicano a:
- impianti a terra non installati su strutture;
- impianti plug & play;
- impianti con potenza <800 W;
- sistemi agri-voltaici situati a oltre 100 metri da edifici soggetti;
- impianti a concentrazione solare montati su strutture ad inseguimento.
Riferimenti Contatto
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