Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

12/01/2022
La Legge 215/2021 ha introdotto dal 21 dicembre scorso un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali (compensi massimo 5000 euro).
Tra le novità la preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente di questa tipologia di lavoratori. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Tempistiche
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche se avviati prima se ancora in corso. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Ambito di applicazione: soggetti interessati
Il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e interessa i lavoratori autonomi occasionali senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale del D.P.R. n. 917/1986.

Modalità di comunicazione
L’obbligo di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro avviene mediante SMS o posta elettronica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per consentire una semplificazione degli adempimenti. La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it

Contenuto della comunicazione
I contenuti della comunicazione, direttamente inseriti nel corpo dell’e-mail, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Se l’opera o il servizio non sarà compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Restano esclusi oltre ai rapporti di natura subordinata
  • le collaborazioni coordinate e continuative
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni
La disposizione prevede la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

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