Superbonus 110%: prorogata al 2025 per gli edifici danneggiati dal terremoto

22/02/2022
La risoluzione 8/E/2022 chiarisce l’ambito di applicazione della proroga al 31 dicembre 2025 per il superbonus 110% su edifici danneggiati da eventi sismici.

Il nuovo comma 8-ter dell’articolo 119 D.L. 34/2020, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, ha previsto la fruizione della detrazione 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 relativamente agli interventi agevolabili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 è intervenuta per chiarire l’ambito oggettivo di applicazione, così da poter individuare tutti i casi in cui è possibile fruire della superdetrazione nel più ampio termine (fino al 31 dicembre 2025) anche per gli edifici che ne sarebbero esclusi (abitazioni unifamiliari) o ammessi con un decalage (Condomini ed edifici da 2 a 4 unità).

Ambito territoriale

Innanzitutto, gli edifici devono essere ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Si segnala che è sufficiente che lo stato di emergenza sia stato dichiarato, a nulla rilevando il fatto che lo stesso non sia stato poi prorogato.

La risoluzione precisa inoltre che occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni “fuori cratere”. Tale affermazione, che sembrerebbe aprire a dismisura i territori interessati va, però, letta in raccordo alla condizione che gli immobili, per poter beneficiare della proroga, devono essere stati, comunque, oggetto di evento sismico che ne ha determinato l’inagibilità, circoscrivendo il beneficio, pertanto, ai soli casi in cui vi sia il nesso di causalità diretta con l’evento comprovato dalla scheda AeDES.


Edifici

Si tratta di edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato (mediante scheda AeDES o altro documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E) il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Quindi, rientrano nella previsione di cui al comma 8-ter le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Sono, quindi, esclusi dalla proroga gli interventi su edifici che, ancorché situati nei comuni colpiti dal sisma post 2009 con stato di emergenza dichiarato:

• non abbiano subito danni dall’evento sismico
• abbiano subito un danno preesistente al sisma in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta
• abbiano subito dall’evento sismico un livello del danno tale da non determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito A, D, F).

Scarica il decreto

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